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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 347a combinato con l'art. 327c CO, art. 2 CC; rimborso delle spese del commesso viaggiatore; perenzione della pretesa perché fatta valere tardivamente.
Un accordo avente per oggetto un indennizzo forfettario delle spese è valido solamente se stipulato in forma scritta e se l'indennità pattuita copre i costi medi del commesso viaggiatore (consid. 4 e 5.3.2). Il datore di lavoro può invocare l'abuso di diritto nei confronti del lavoratore, che adduce solo dopo un certo tempo l'insufficienza dell'importo forfettario convenuto, solamente in circostanze particolari; una regola di perenzione più restrittiva non è deducibile, in particolare, dall'art. 327c cpv. 1 CO (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 327c CO, art. 2 CC, art. 327c cpv. 1 CO