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Regesto

Art. 89 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LTF (in relazione con l'art. 73 cpv. 2 LAID); legittimazione a ricorrere del Comune contro le decisioni concernenti il domicilio fiscale principale di un abitante.
La legittimazione a ricorrere di un Comune fondata sull'art. 89 cpv. 2 lett. d LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 2 LAID presuppone in ogni caso una competenza materiale esplicita. Se l'oggetto del litigio è un'imposta cantonale, affinché si ammetta la legittimazione ricorsuale del Comune, esso deve fruire di competenze particolari o di una certa libertà d'azione riguardo al prelievo dell'imposta (consid. 3).
Un ente pubblico può prevalersi della clausola generale di legittimazione dell'art. 89 cpv. 1 LTF se è toccato dall'atto impugnato come un privato o in modo analogo. Una tale ipotesi è ammessa solo restrittivamente, quando un Comune inoltra un ricorso per difendere le sue prerogative di potere pubblico, segnatamente quelle fiscali (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 73 cpv. 2 LAID, art. 89 cpv. 1 LTF