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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Cifra 1 cpv. 3 e cifra 22 del contratto collettivo di lavoro FFS 2019 (CCL) combinato con l'art. 335b cpv. 3 CO; prolungamento del periodo di prova per malattia.
In caso di incapacità al lavoro per malattia durante il periodo di prova, quest'ultimo si prolunga del numero di giorni lavorativi interi, in cui il lavoratore era impedito effettivamente a prestare lavoro. Il prolungamento rispettivamente il termine finale del periodo di prova si determina nel senso che i giorni di lavoro effettivi realmente devono essere assolti (consid. 3 e 5.2.4-5.2.8).
Poiché nella fattispecie il periodo di prova è terminato il martedì e la disdetta è stata notificata il giorno prima, non è necessario esaminare se nel caso in cui il decorso dovesse terminare già alla precedente domenica occorra applicare la norma speciale per la decorrenza dei termini dell'art. 78 CO (consid. 5.2.9).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 335b cpv. 3 CO, art. 78 CO