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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 117 CP. Obbligo di garantire la sicurezza delle piste di sci.
1. Il dovere che incombe ad un'impresa di sciovie di garantire la sicurezza delle piste messe a disposizione del pubblico si estende tanto alle superficie predisposte per la circolazione, quanto al terreno contiguo, in quanto sia accessibile, dotato di visuale e di per sé idoneo all'esercizio dello sci.
2. Il percorso di una sciovia che può essere attraversato senza difficoltà non può, in linea di principio, essere considerato in tali condizioni come una delimitazione della pista.

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referenza

Articolo: Art. 117 CP