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Scrittura d'origine
 

Regesto

Art. 103 lett. a OG; art. 6 PA; art. 23 e 32 LBVM; art. 3, 5, 38 e 53 segg. O-COPA; obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo.
Un azionista di minoranza che ha partecipato alla procedura dinanzi alla Commissione delle OPA non come parte, ma solo come intervenuto, non ha la facoltà di rifiutare una raccomandazione della commissione (consid. 4). Parimenti, dinanzi alla Camera delle OPA della Commissione delle banche egli non ha qualità di parte, rispettivamente il diritto di richiedere una decisione dell'autorità di vigilanza che si discosti dalla raccomandazione della prima istanza (consid. 5). Egli non può raggiungere questo scopo neppure con il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, per cui tale ricorso è inammissibile per mancanza di un interesse degno di protezione (consid. 3 e 6).

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referenza

Articolo: Art. 103 lett. a OG, art. 6 PA, art. 23 e 32 LBVM