Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 261bis cpv. 1 CP e 4 CP; discriminazione razziale.
Questa norma protegge la dignità del singolo in quanto membro di una razza, etnia o religione. Si rende colpevole chi discrimina una persona a causa della sua razza, etnia o religione, indipendentemente dal fatto che tali caratteristiche sussistano realmente (consid. 3a).
Il verbo "incitare" - all'odio - include anche la nozione di "eccitare" (consid. 3b).
Va considerato pubblico in particolare ciò che è diretto ad una vasta cerchia di destinatari (consid. 3d).
Soggettivamente, questa norma presuppone un comportamento intenzionale, dettato da motivi legati alla discriminazione razziale (consid. 4c).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 261bis cpv. 1 CP

navigazione

Nuova ricerca