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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Autorizzazione d'estremo rigore. Art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero del 10 novembre 1976/18 giugno 1979 (OAFTE), art. 8 cpv. 3 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE).
1. Se le autorità cantonali di prima e di seconda istanza hanno respinto una richiesta volta all'ottenimento di un'autorizzazione detta d'estremo rigore in base alla vecchia normativa ed il Tribunale federale è chiamato ad occuparsi del caso dopo l'entrata in vigore della LAFE (1o gennaio 1985), esso deve applicare per principio il nuovo diritto ed in particolare l'art. 8 cpv. 3 LAFE. Eccezione al principio dell'applicabilità immediata del nuovo diritto in ragione di ritardi nella procedura non imputabili al richiedente? Questione lasciata aperta nel concreto caso poiché i presupposti per il rilascio d'una siffatta autorizzazione sono sostanzialmente identici tanto secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b OAFTE, quanto secondo l'art. 8 cpv. 3 LAFE (consid. 2).
2. Condizioni oggettive e soggettive per il rilascio di un'autorizzazione di rigore; situazione nel caso concreto (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 3 LAFE, art. 4 cpv. 1 lett. b OAFTE