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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 204 CP; pubblicazioni oscene.
1. L'art. 204 CP non è destinato a evitare ai singoli di essere posti involontariamente in presenza di oggetti osceni, bensì a tutelare i valori morali importanti per la collettività (consid. 3).
2. Secondo il testo dell'art. 204 CP, è punibile ogni atto di commercio concernente oggetti osceni (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 204 CP