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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 146 cpv. 1 CP; truffa in investimento.
L'intermediazione di contratti a opzione con dissimulazione delle commissioni effettivamente fatturate ai clienti, attraverso sollecitazioni orali aggressive di venditori telefonici che in larga misura nulla hanno capito delle transazioni proposte e sono essi stessi in errore circa la struttura della commissione, adempie la fattispecie penale di truffa. La successiva possibilità delle vittime di rendersi conto dell'entità delle commissioni sulla base di conteggi correttamente stabiliti non esclude l'astuzia (consid. 5.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 146 cpv. 1 CP