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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Infrazione alla legge federale sul materiale bellico; art. 4, 9 e 17 cpv. 1 lett. a LMB.
Chi, all'interno del paese, vende materiale bellico per un ammontare che non è sensibilmente inferiore alla cifra d'affari di un commerciante a titolo accessorio abbisogna, a prescindere dalle sue intenzioni e dai suoi motivi, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 LMB e, qualora non la possegga, adempie la fattispecie oggettiva dell'art. 17 cpv. 1 lett. a LMB. Solo l'acquisto e la vendita occasionali all'interno del paese di armi sottoposte alla legge sul materiale bellico non necessita di un'autorizzazione di principio (consid. 3a e b; chiarimento della giurisprudenza).
L'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico necessitano, senza riguardo al volume della transazione, di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 LMB (consid. 3c).
Esigenza di un'autorizzazione di principio ammessa nel caso concreto (acquisto e successiva cessione a prezzo di costo di oltre 70 armi da fuoco sottoposte alla legge sul materiale bellico nell'arco di otto mesi ca.) (consid. 4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 LMB, art. 17 cpv. 1 lett. a LMB, art. 9 LMB