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Regesto

Art. 58 CP.
1. Ove in una materia ad esso soggetta il diritto cantonale dichiari applicabili le disposizioni generali del Codice penale, queste non vanno considerate come disposizioni del diritto federale, bensì come disposizioni del diritto cantonale e la loro violazione non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione federale (consid. 1).
2. La confisca di oggetti pericolosi presuppone una loro stretta relazione con un reato concreto. Il solo fatto che tali oggetti siano destinati o idonei in modo generale a essere utilizzati in modo eventualmente delittuoso non basta a giustificare la loro confisca (consid. 2).

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Articolo: Art. 58 CP