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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 185 n. 2 CP; presa d'ostaggio aggravata; minacce di morte nei confronti della vittima; uso di una finta arma.
La qualificazione per minacce di morte presuppone una lesione degli interessi giuridicamente protetti della vittima oggettivamente molto più grave rispetto al reato di presa d'ostaggio non aggravata; tale lesione deve essere voluta dall'agente (consid. 2c). Questo requisito può sussistere pure quando l'agente non può né vuole portare a termine la sua minaccia (consid. 2d). Qualificazione negata nel caso di una presa d'ostaggio durata solo qualche secondo (rapina ad una banca), nel corso della quale l'agente ha minacciato l'ostaggio con una pistola-giocattolo (consid. 2e).

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referenza

Articolo: Art. 185 n. 2 CP