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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Domanda francese di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Doppia incriminazione; reati d'iniziati, art. 161 CP.
Requisiti della doppia incriminazione in generale (consid. 3).
Nel caso concreto, l'informazione confidenziale concerne la partecipazione del gruppo M. al capitale della banca francese Société Générale. I n. 1 e n. 2 dell'art. 161 CP non sono direttamente applicabili ai fatti perseguiti in Francia, poiché l'informazione confidenziale non proviene da una persona collegata alla Société Générale, bensì al gruppo M. (consid. 4).
A causa della sua importanza nel caso concreto, l'avvenuta partecipazione è assimilabile a un raggruppamento di società ai sensi dell'art. 161 n. 4 CP. I n. 1 e 2 dell'art. 161 CP sono quindi applicabili agli iniziati o "tippees" collegati al gruppo M. (consid. 5).
Che le azioni del gruppo M. non siano quotate in borsa è irrilevante (consid. 6a).
Nozione di fatti confidenziali (consid. 6b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 161 CP, art. 161 n. 4 CP