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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 cpv. 3 e art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF; notifica di un atto esecutivo all'estero.
La notifica mediante pubblicazione di un atto esecutivo al debitore domiciliato all'estero, prevista dall'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, può avvenire solo eccezionalmente (consid. 4).
Con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF non può essere chiesto al Tribunale federale di impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza (consid. 5).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 15 cpv. 3 e art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF, art. 19 cpv. 1 LEF