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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Mantenimento del figlio; azione del debitore volta alla modifica del contributo per il mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC); campo d'applicazione dell'art. 279 cpv. 1 CC.
Il debitore del contributo per il mantenimento non puņ beneficiare, per analogia, dell'effetto retroattivo previsto dall'art. 279 cpv. 1 CC, che permette al figlio di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione (consid. 3b/aa).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 279 cpv. 1 CC, art. 286 cpv. 2 CC