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Regesto

1. Art. 107 cpv. 3 OG. Omessa indicazione del rimedio giuridico (consid. 2).
2. Art. 4 Cost.; art. 42, 45 n. 3 CP.
a) Il diritto di essere sentito sussiste anche laddove la legge stabilisca imperativamente il ripristino dell'internamento. La violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura dinnanzi al Tribunale federale qualora, nel caso concreto, la cognizione del Tribunale federale non sia inferiore a quella dell'autorità cantonale (consid. 3).
b) Nel quadro del ricorso contro la decisione di ripristino dell'internamento non può essere fatto valere che la sentenza con cui era stato ordinato l'internamento violava il diritto federale (consid. 4a). È irrilevante che il giudice, il quale ha deciso sui reati commessi durante il periodo di prova da colui che è stato liberato condizionalmente, non abbia, da parte sua, ordinato l'internamento (consid. 4b).
c) Nella decisione di ripristino non v'è luogo di occuparsi della durata minima del nuovo internamento (consid. 5).

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Articolo: Art. 107 cpv. 3 OG, Art. 4 Cost., art. 42, 45 n. 3 CP