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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 75 CC. Annullamento di una risoluzione dell'associazione; distinzione fra regola di gioco e regola di diritto.
1. L'azione prevista dall'art. 75 CC è di natura cassatoria; solo il competente organo dell'associazione, vincolato dai considerandi della sentenza di rinvio, è abilitato a prendere una nuova risoluzione (consid. 1c).
2. Distinzione fra regola di gioco e regola di diritto in merito alle condizioni d'iscrizione a un prova sportiva (consid. 2).
3. L'art. 75 CC non riguarda unicamente le risoluzioni dell'assemblea sociale, come organo superiore dell'associazione, ma ugualmente quelle prese da un organo inferiore nell'ambito delle sue competenze. Ma il ricorso al giudice è solo possibile nei confronti di una decisione definitiva, ciò che presuppone l'esaurimento delle istanze previste dalla regolamentazione interna (nel caso di specie sportiva) dell'associazione (consid. 3a e b).

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Articolo: Art. 75 CC