Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 n. 1 e art. 12 n. 2 lett. b CEEstr; art. 110b AIMP; art. 89, 95 n. 1 cpv. 1 e art. 98 cpv. 4 vCP; art. 260ter n. 1 CP; estradizione; perseguimento da parte della Turchia di un presunto complice dell'organizzazione estremista DHKP-C.
Diritto transitorio nella procedura di estradizione (consid. 1.1).
Contesto umanitario e di diritto internazionale pubblico (situazione analoga a guerra civile) all'epoca dei reati perseguiti (consid. 4).
Delimitazione problematica tra terrorismo e resistenza legittima contro persecuzioni e oppressioni etniche. Esigenze poste alla domanda di estradizione. Rimproveri formulati nella domanda nei confronti della persona perseguita (consid. 5 e 5.1).
Lacune e contraddizioni inerenti al contenuto della domanda. Presa in considerazione, sotto il profilo della doppia punibilità e dell'esigenza di una pena minima, del diritto penale minorile. Colmatura di lacune secondo il senso e lo scopo della CEEstr. Obiettivo di una migliore integrazione e socializzazione in casi di reati commessi da minori. Presa in considerazione della particolare situazione personale della persona perseguita (consid. 5.2).
Nozione di organizzazione criminale ai sensi del diritto penale. Questione del carattere terroristico di crimini violenti. Il rimprovero di terrorismo mosso alla persona perseguita non è sufficientemente motivato (consid. 5.3).
Riepilogo; rinuncia a richiedere ulteriori complementi della domanda (consid. 6 e 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 2 n. 1 e art. 12 n. 2 lett. b CEEstr, art. 110b AIMP, art. 260ter n. 1 CP