Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 87 cpv. 3 (nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2004) in combinazione con il cpv. 4 OAI: Nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invaliditā limitata nel tempo.
Una nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invaliditā limitata nel tempo deve soddisfare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (precisazione della giurisprudenza; consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 87 cpv. 3 e 4 OAI