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Regesto

Art. 16 e 17 LCStr, art. 30 cpv. 4 OAC; revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento in seguito a violazioni delle norme della circolazione perpetrate all'estero.
La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento in seguito a violazioni delle norme della circolazione perpetrate all'estero è ammessa se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione. Quando è l'autorità svizzera a revocare la licenza, essa deve attenersi al diritto svizzero; in modo particolare è vincolata ad una eventuale durata legale minima della revoca (consid. 2).
Se l'esecuzione coordinata delle due misure non è possibile e la misura all'estero è già stata eseguita al momento in cui la revoca a scopo di ammonimento è stata ordinata in Svizzera, allora l'autorità competente, nel fissare la durata della revoca, deve tenere conto in maniera adeguata della misura adottata all'estero (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 16 e 17 LCStr, art. 30 cpv. 4 OAC