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Regesto

Art. 24 cpv. 1 OAVS.
- La natura giuridica di una decisione sui contributi detta "provvisoria", la quale secondo prassi è resa - in applicazione analogica dell'art. 24 cpv. 1 OAVS - quando manca la comunicazione fiscale senza rischio di perdita di contributi, corrisponde a quella di una decisione "normale" in procedura straordinaria di determinazione contributiva.
- Anche quando non si tratta che di una decisione "provvisoria" l'assicurato deve produrre ricorso per evitare che essa entri in forza di cosa giudicata.
Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS. Assegnazione di ripetibili nel caso del ricorso divenuto privo di oggetto quando la situazione processuale lo giustifica.

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Articolo: Art. 24 cpv. 1 OAVS