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Regesto

Art. 37 cpv. 4 e art. 55 cpv. 1 LPGA; art. 65 cpv. 4 PA; revoca retroattiva del patrocinio gratuito di un avvocato per la procedura amministrativa.
Se la parte precedentemente indigente cessa d'essere nel bisogno, non è possibile richiedere il pagamento ulteriore delle spese di patrocinio gratuito di un avvocato per la procedura amministrativa, né revocare retroattivamente l'assistenza gratuita di un avvocato. Per questo manca una base legale (consid. 3.5).

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referenza

Articolo: Art. 37 cpv. 4 e art. 55 cpv. 1 LPGA, art. 65 cpv. 4 PA