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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto di prelazione agricolo secondo la LPF e la regolamentazione concernente la costruzione delle strade nazionali.
L'acquisto di terreno da parte dello Stato per destinarlo a restituzioni in natura (direttamente o in una procedura di raggruppamento terreni) ad agricoltori colpiti dalla costruzione di strade nazionali è concluso allo scopo di attuare un'opera di carattere pubblico o di utilità pubblica nel senso dell'art. 10 lett. b LPF; il diritto di prelazione non può pertanto essere fatto valere. (Art. 10 e 21 LPF; art. 30 sgg. della legge federale sur le strade nazionali.)