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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione. Delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera; domanda di riestradizione in seguito presentata dalla Francia alla Svizzera.
1. Quando l'estradizione tra la Svizzera e un altro Stato è regolata da un trattato internazionale, la LF del 22 gennaio 1892 sulla estradizione agli Stati stranieri non è, di massima, applicabile (consid. 2).
2. Un delinquente estradato dalla Germania alla Svizzera può da questa essere riestradato in Francia soltanto con il consenso della Germania; se tale consenso è dato, la riestradizione alla Francia si presenta come una estradizione ordinaria, per la quale non è necessario il consenso del delinquente (consid. 1 e 2).
3. Interpretazione del termine "rifugiato" contenuto nell'art. 1 del Trattato franco-svizzero d'estradizione. Questo termine non deveessere inteso alla lettera; può essere estradato alla Francia il delinquente il quale si trovi in Svizzera per il motivo che vi è stato estradato da un terzo Stato (consid. 3a).
4. Il delinquente non può opporsi alla riestradizione alla Francia asserendo:
- di avere subordinato la sua estradizione dalla Germania alla Svizzera alla condizione di essere rimesso alle autorità germaniche dopo la fine dei procedimenti penali in Svizzera (consid. 3b);
- che i delittti di diritto comune per i quali la Francia chiede la riestradizione non sono che un pretesto allo scopo di perseguirlo per delitti politici (consid. 3c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 del