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Regesto

Notificazione di atti esecutivi all'estero (Israele) per la via diplomatica (art. 2 e 5 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile, del 1. marzo 1954).
Il diritto dello Stato estero richiesto di effettuare una notificazione determina chi è autorizzato a ricevere un atto destinato ad una persona giuridica all'estero.
Il Tribunale federale non può riesaminare l'applicazione di questo diritto nella procedura di ricorso secondo l'art. 19 LEF.
Incompatibilità del diritto straniero applicabile con la concezione giuridica svizzera? Prova della notificazione.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 19 LEF