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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Impugnazione delle condizioni di vendita, diritto di compera, compensazione nel fallimento.
1. Il termine per impugnare le condizioni di vendita comincia a correre, di regola, il giorno in cui esse sono state rese pubbliche. Eccezioni a tale principio (consid. 2).
2. L'Ufficio dei fallimenti può cancellare senza formalità particolari dall'elenco degli oneri un diritto di compera annotato nel registro fondiario, una volta che sia scaduto il termine di validità dell'annotazione (consid. 3).
3. Accordando un diritto di compera, il venditore non acquista un credito condizionale avente per oggetto il prezzo di vendita, bensì soltanto un'aspettativa. Il creditore non può compensare il proprio credito con una semplice aspettativa del fallito (consid. 4b).