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Regesto

Esercizio di un diritto di compera annotato nel registro fondiario riguardante un fondo, che è stato nel frattempo sequestrato (art. 959 cpv. 2 CC; art. 96 cpv. 1 LEF).
Un sequestro eseguito dopo l'annotazione di un diritto di compera non ostacola il trapasso di proprietà in seguito all'esercizio del diritto di compera. L'acquirente del fondo può ottenere la cancellazione dell'annotazione della restrizione della facoltà di disporre basata sul sequestro, depositando presso l'Ufficio di esecuzione quella parte del prezzo di acquisto che non è stata estinta mediante l'assunzione di debiti ipotecari esistenti prima del sequestro.

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referenza

Articolo: art. 959 cpv. 2 CC, art. 96 cpv. 1 LEF