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Regesto

Art. 103 lett. a OG; art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 3 e art. 121 cpv. da 1 a 4 LAsi; art. 12f e 17 cpv. 2 vLAsi; art. 14a segg. LDDS; art. 13 lett. f OLS; persona ammessa provvisoriamente dopo la reiezione di una domanda di asilo; legittimazione a ricorrere contro una decisione in materia di deroga alle misure limitative; principio dell'esclusivitą della procedura d'asilo; caso di rigore; motivo medico.
Applicazione delle disposizioni transitorie contenute nella nuova legge sull'asilo alle persone ammesse a titolo provvisorio in virtł del vecchio diritto; interesse degno di protezione a ricorrere (consid. 1).
Portata del principio dell'esclusivitą della procedura d'asilo in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo. Statuto delle persone che sono state ammesse a titolo provvisorio (consid. 2).
Riepilogo delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 lett. f OLS (consid. 4). Caso di rigore per motivi di ordine medico (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 103 lett. a OG, art. 12f e 17 cpv. 2 vLAsi