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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 84, 85 lett. a e 88 OG; approvazione data da un governo cantonale alla conclusione di un accordo stipulato dal Consiglio federale con un'organizzazione internazionale.
1. Art. 84 e 88 OG: inammissibilità dell'azione popolare (consid. 1b).
2. Costituisce un atto impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 84 OG l'approvazione data da un governo cantonale in applicazione dell'art. 4 del decreto federale del 30 settembre 1955 concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera? Questione lasciata indecisa, poiché il ricorso previsto dall'art. 85 lett. a OG può essere diretto anche contro un atto che non adempie i presupposti per l'ammissibilità di un ricorso fondato sull'art. 84 OG (consid. 6).
3. Nella fattispecie il governo ginevrino non ha violato il diritto di voto dei cittadini dando il suo assenso alla conclusione di un accordo stipulato con la IATA (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 84, 85 lett. a e 88 OG, art. 84 OG, art. 4 del, art. 85 lett. a OG