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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione. Trattato fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. Principio della doppia incriminazione; portata dell'art. 36 cpv. 2 AIMP.
La condizione della doppia incriminazione è adempiuta, nel caso della truffa (art. II n. 6 del Trattato), con l'utilizzazione di mezzi di comunicazione interstatali (consid. 3); essa non lo è invece per il reato di complotto ("conspiracy"), dato che il diritto svizzero non conosce tale reato e non punisce gli atti preparatori in materia di truffa (consid. 4).
L'art. 36 cpv. 2 AIMP non consente di derogare al principio della doppia incriminazione. Esso autorizza l'estradizione accessoria per la totalità dei reati soltanto con riferimento ai reati punibili secondo il diritto svizzero ma che non adempiono la condizione della pena minima di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 36 cpv. 2 AIMP, art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP