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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 25 e 25bis LAM, art. 5 cpv. 2 delle ordinanze 1985, 1987 e 1989, art. 7 cpv. 2 delle ordinanze 1991 e 1992 concernenti l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi.
L'assicurazione militare non è autorizzata a rinunciare all'adeguamento delle rendite per menomazione dell'integrità - calcolate secondo la media tra il massimo e il minimo del guadagno annuo determinante giusta le sentenze Gysler (STFA 1966 pag. 148) e Lendi (STFA 1968 pag. 88) - sino a che la base di calcolo della rendita giusta la sentenza Gasser (DTF 112 V 376) raggiunga il guadagno medio di fr. 41'972. -, valido sino alla fine del 1984.
L'art. 5 cpv. 2 delle ordinanze 1985, 1987 e 1989, come pure l'art. 7 cpv. 2 delle ordinanze 1991 e 1992 sono contrarie a legge.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 112 V 376

Articolo: Art. 25 e 25bis LAM