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Regesto

Art. 24 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 LAINF: Calcolo di un'indennità per menomazione dell'integrità accordata in seguito a ricaduta o a esiti tardivi.
Determinante è l'importo massimo del guadagno assicurato riferito al giorno dell'infortunio.
Se quest'ultimo è intervenuto prima dell'entrata in vigore della LAINF (1o gennaio 1984), decisivo è l'importo massimo del guadagno assicurato al 1o gennaio 1984.

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referenza

Articolo: Art. 24 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 LAINF