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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 28 cpv. 2 LAI.
La valutazione anticipata dell'invalidità, di massima, non è lecita, onde una decisione costatante che più tardi l'assicurato non sarà invalido rimane inoperante (consid. 1).
Art. 87 cpv. 3 e 4 RAI.
Se la rendita venne rifiutata perchè il periodo d'attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI non era spirato, l'amministrazione non può prevalersi della carenza d'un aumento dell'invalidità. In tal caso, la rendita decorre secondo l'art. 48 cpv. 2 LAI (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 2 LAI, art. 29 cpv. 1 LAI, art. 48 cpv. 2 LAI