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Regesto

Azione dei creditori titolari di un'ipoteca degli artigiani e imprenditori contro creditoripegnoratizi anteriori, per il risarcimento sulla quota del ricavo assegnata ai convenuti, della perdita subita nella realizzazione del pegno in una procedura esecutiva o in un fallimento; competenzaper territorio (art. 841 cpv. 1 CC, art. 117 cpv. 1 e 132 RFF).
Tali azioni debbono essere proposte - indipendentemente dal fatto che siano presentate entro il termine assegnato dall'ufficio di esecuzione o dall'amministrazione del fallimento oppure dopo tale termine - al luogo ove giace lo stabile ipotecato o, qualora pił immobili siano stati edificati e realizzati, al luogo ove giace la parte di maggior valore degli immobili (art. 51 cpv. 2 LEF).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 841 cpv. 1 CC, art. 117 cpv. 1 e 132 RFF, art. 51 cpv. 2 LEF