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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 63 cpv. 1 e art. 468 cpv. 1 CO, art. 2 cpv. 2 CC. Credito documentario (accreditivo); azione di restituzione promossa dalla banca che ha pagato dopo aver ricevuto un documento contraffatto.
Il pagamento effettuato dalla banca dietro consegna di un documento non autentico configura un indebito soggetto a restituzione giusta l'art. 63 cpv. 1 CO. Siccome la condizione stipulata nel credito documentario era soddisfatta, la banca era sė obbligata in virtų dell'art. 468 cpv. 1 CO ma poteva opporre al beneficiario l'eccezione dell'abuso di diritto (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 63 cpv. 1 e art. 468 cpv. 1 CO, art. 2 cpv. 2 CC, art. 468 cpv. 1 CO