Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS; art. 5 della Convenzione sulla sicurezza sociale con la Repubblica federale di Germania del 25 febbraio 1964.
- Assoggettamento all'assicurazione e obbligo contributivo di persone domiciliate all'estero che esercitano funzioni di amministratore, direttore o altre mansioni dirigenziali al servizio di una persona giuridica con sede in Svizzera (riassunto e conferma della giurisprudenza; consid. 3).
- Per l'assoggettamento e l'obbligo contributivo basta che l'amministratore domiciliato all'estero possa, quale organo in senso formale, influire in modo decisivo sull'andamento degli affari della società (consid. 4).
Art. 1 cpv. 2 lett. c LAVS; art. 2 OAVS.
- Non sono considerate persone adempienti le condizioni di assicurazione che per un periodo relativamente breve gli amministratori domiciliati all'estero di società anonime con sede in Svizzera.
- La cifra marg. 3049 della circolare sull'obbligo assicurativo (COA), valida dal 1o gennaio 1990, è contraria alla legge (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS, art. 2 OAVS