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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Diritto al segreto della corrispondenza, libertà d'espressione, art. 8 e 10 CEDU; rifiuto di trasmettere lettere di una persona posta in detenzione preventiva.
Interpretazione restrittiva delle disposizioni che limitano il diritto di una persona posta in detenzione preventiva di corrispondere con terze persone, a causa di espressioni sconvenienti o offensive. Le situazioni in cui una lettera deve essere trattenuta per questi motivi non sono definibili in maniera generale, ma dipendono dalle circostanze del singolo caso. È ammissibile non trasmettere una lettera in cui il prevenuto qualifica il giudice istruttore di burocrate assassino, comparandolo ad Adolf Eichmann, e di porco.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 e 10 CEDU