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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1 Cost.; principio della separazione dei poteri; art. 88 OG; art. 37 cpv. 3 LAMal; § 17 della legge sanitaria zurighese; § 51 dell'ordinanza zurighese sul commercio di medicamenti; fornitura di medicamenti da parte dei medici (dispensazione diretta); legittimazione dei farmacisti a presentare un ricorso di diritto pubblico (controllo astratto delle norme).
La disposizione del § 17 della legge sanitaria zurighese, secondo cui la dispensazione diretta è generalmente vietata nelle città di Zurigo e Winterthur e permessa (con autorizzazione) nel resto del cantone, assume, in relazione con l'art. 37 cpv. 3 LAMal, la funzione di norma protettrice suscettibile di fondare la legittimazione delle farmacie situate in queste città (consid. 2).
Malgrado lacune non indifferenti dal profilo dell'uguaglianza giuridica, la regolamentazione legale può continuare a rimanere in vigore fintanto che il competente legislatore cantonale non abbia adottato un nuovo regime. Una modifica a livello di ordinanza tendente ad ammettere la dispensazione diretta anche nelle città di Zurigo e Winterthur viola il principio della separazione dei poteri (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 37 cpv. 3 LAMal, Art. 8 cpv. 1 Cost., art. 88 OG