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Regesto

Art. 3 cpv. 4 lett. g e cpv. 4bis LPC, art. 17 cpv. 1 lett. b OMPC: Spese supplementari dovute all'invalidità.
Il disposto dell'art. 17 cpv. 1 lett. b OMPC giusta il quale le spese di trasporto sono deducibili nella limitata misura in cui esse si riferiscono a trasferimenti "al luogo del trattamento medico più vicino" è conforme alla legge.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 17 cpv. 1 lett. b OMPC