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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilità dell'azienda delle PTT (art. 35 e segg. della legge sulla corrispondenza telegrafica e telefonica del 14 ottobre 1922).
I rapporti tra l'azienda delle PTT e gli utenti soggiacciono al diritto pubblico (consid. 1).
Le azioni fondate sul diritto pubblico dirette contro l'azienda delle PTT devono essere proposte davanti al Tribunale federale, giusta l'art. 110 OG, quando il valore litigioso raggiunge almeno gli 8000 fr. (consid. 2).
L'azienda delle PTT non risponde degli errori od omissioni che possono prodursi nella lista degli abbonati (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 110 OG