Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 31 Cost.; diritto disciplinare degli avvocati.
L'avvocato che riceve un'indennitą globale per la sua attivitą a favore di un'istituzione sociale che accorda gratuitamente alle persone indigenti una consulenza giuridica e l'assistenza giudiziaria non viola, sotto il profilo della libertą di commercio e d'industria, gli obblighi professionali stabiliti dalla legge bernese sugli avvocati, e in particolare, nella fattispecie:
a) il dovere d'indipendenza (consid. 2),
b) il precetto d'osservare i principi della buona fede (consid. 3),
c) il divieto di ricevere un onorario in funzione del risultato positivo della propria attivitą (consid. 4a),
d) il divieto d'impegnarsi ad assumere a proprio carico le spese in caso di esito sfavorevole del processo (consid. 4b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 31 Cost.