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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vigilanza sulle fondazioni; previdenza a favore del personale; art. 331 cpv. 1 CO.
1. L'obbligo imposto dall'art. 331 cpv. 1 CO di trasferire ad un ente indipendente le prestazioni e i contributi versati per la previdenza a favore del personale è disciplinato dal diritto privato (consid. 3).
2. Le autorità di vigilanza sulle fondazioni non sono competenti a garantire l'ottemperanza a tale obbligo (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 331 cpv. 1 CO