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Regesto

Art. 142 cpv. 1 CC; divorzio in caso di matrimonio fittizio.
Vi è matrimonio fittizio quando, sin dall'inizio, i coniugi non vogliono fondare una comunità coniugale, ma utilizzano il matrimonio per perseguire uno scopo estraneo all'istituzione, segnatamente per eludere le prescrizioni di polizia degli stranieri.
La causa generale di divorzio della profonda turbazione delle relazioni coniugali, sancita dall'art. 142 cpv. 1 CC, non può essere invocata per sciogliere un matrimonio fittizio.

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referenza

Articolo: Art. 142 cpv. 1 CC