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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 144 CP.
1. L'infrazione preliminare dev'essere consumata prima che cominci l'attività costitutiva di ricettazione (consid. 1).
2. Per la fattispecie di occultamento, non è necessario che l'infrazione preliminare sia stata nota già dall'atto dell'eventuale acquisto, ma è sufficiente che sia conosciuta dal momento in cui la cosa è stata occultata (consid. 3 b).
3. Chi, acquistando in buona fede, ha acquisito una proprietà in virtù degli art. 714/933 CC non si rende colpevole di ricettazione se la occulta (consid. 4 a).

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Articolo: Art. 144 CP