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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 17-19 LEF.
Legittimazione di uno Stato a interporre reclamo e a ricorrere contro l'esecuzione di un sequestro che colpisce gli averi di una corporazione di diritto pubblico, che dipende da uno dei suoi Ministeri (consid. 3).
Art. 274 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF; indicazione del debitore e del suo rappresentante nel decreto di sequestro.
Il decreto può e deve addirittura menzionare, all'occorrenza, l'organo previsto dalla legge per rappresentare una corporazione di diritto pubblico (consid. 4a).
Nella fattispecie non vi è alcun dubbio sull'identità del debitore e sui beni da sequestrare (consid. 4b e c).
Art. 97 cpv. 2 e 275 LEF.
L'ottenimento da parte di un creditore di due o più sequestri contro il medesimo debitore e per il medesimo credito costituisce un manifesto abuso di diritto, qualora un tale modo di procedere permetta di bloccare degli averi per un importo notevolmente superiore a quello necessario per soddisfare la pretesa in capitale, interessi e spese del creditore (consid. 5a). In questo caso occorre annullare totalmente o in parte le misure di esecuzione più recenti (consid. 5b). La data determinante è quella dell'avviso al terzo ai sensi dell'art. 99 LEF (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 17-19 LEF, Art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, art. 99 LEF