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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 97 e segg. OG. Legge federale sulla procedura amministrativa. Legge federale sui fondi d'investimento.
1. Ammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione mediante la quale la Commissione federale delle banche rifiuta d'esaminare il merito d'una domanda di un partecipante affinchč siano ordinate determinate misure (consid. 1).
2. Veste del partecipante ad interporre un ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
3. L'autoritą amministrativa federale competente deve statuire su una domanda di un privato intesa a far pronunciare una decisione che ordina una prestazione o una decisione costitutiva, allorchč il richiedente ha un interesse degno di protezione a che tale decisione sia presa (consid. 3).
4. Questo principio vale pure per la Commissione federale delle banche nella sua qualitą di autoritą di vigilanza dei fondi d'investimento. Rinvio della causa a questa autoritą perchč statuisca sulla domanda del ricorrente volta alla revoca dell'amministratore nominato da lei (consid. 4). Reiezione del ricorso nella misura in cui concerne le domande intese a far aprire una procedura penale (consid. 5).