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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Pignoramento di beni gravati da un diritto di pegno.
L'esistenza di un diritto di pegno non osta di per sé a un sequestro o a un pignoramento. Nel quadro degli art. 106 segg. LEF, un sequestro (o un pignoramento) viene meno solo ove un terzo abbia fatto valere con successo un diritto di proprietà o altro diritto comportante il possesso, che escluda quello del debitore o del creditore sequestrante (consid. 1).
Gli oggetti pignorati devono essere realizzati dall'ufficio anche se un terzo disponga di un diritto di pegno e una convenzione di vendita privata sia stata stipulata tra il debitore e il creditore pignoratizio (consid. 2).
Possono i creditori pignoratizi invocare l'art. 127 LEF quando il creditore procese ne astenga?
Ove la realizzazione venga meno in virtù dell'art. 126 LEF, le spese di aggiudicazione rimangono a carico del creditore procedente (consid. 3).
Spetta al creditore procedente di chiedere che si rinuncia a una realizzazione pubblica (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 127 LEF, art. 126 LEF