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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione di paternità. Prova positiva e negativa della paternità. Art. 8, 307, 314, 321 CC.
1. La prova positiva o negativa della paternità esula dal quadro delle regole probatorie dell'art. 314 CC. Oggetto e portata di tale prova (consid. 4 e 5).
2. Il convenuto che vuole portare una prova negativa della paternità può, per diritto federale, esigere che sia assunta una perizia antropologica e eredito-biologica
- dopo aver esauriti tutti gli altri mezzi di prova a sua disposizione contro la presunzione della paternità;
- anche quando non può portare indizi che la madre ha intrattenuto rapporti sessuali con più uomini nel periodo critico (consid. 6).
3. Quando la richiesta d'assumere una tale perizia costituisce abuso di diritto?
Questione relativa all'ammissibilità della cosiddetta prova indagativa (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 314 CC