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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAINF: Rimborso delle spese necessarie al trasporto della salma.
Per "luogo di sepoltura", sino al quale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAINF sono messe a carico dell'assicurazione contro gli infortuni le spese necessarie al trasporto della salma, si intende la tomba, rispettivamente il crematorio, e non il luogo in cui ha inizio la cerimonia funebre.
Le spese di trasferimento del corpo nell'ambito del funerale non sono quindi annoverabili fra quelle di sepoltura, le quali, giusta l'art. 14 cpv. 2 LAINF, sono assunte nella limitata misura di un multiplo del guadagno giornaliero assicurato.

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referenza

Articolo: Art. 14 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 14 cpv. 1 LAINF, art. 14 cpv. 2 LAINF