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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 977 CC. Rettificazione delle iscrizioni nel registro fondiario effettuate in modo inesatto.
1. Condizioni alle quali il registro fondiario va rettificato secondo la procedura di cui all'art. 977 CC (consid. 4).
2. L'ufficiale del registro fondiario è tenuto ad avviare d'ufficio la procedura di rettificazione stabilita dall'art. 977 CC quando accerti un'inesattezza di cui gli interessati o terzi abbiano avuto conoscenza (consid. 5).
3. Ove l'ufficiale del registro fondiario non agisca, qualsiasi interessato può presentare ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 104 RRF (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 977 CC, art. 104 RRF